La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
Se il contribuente ha fatto dell’immagine l’essenza stessa della propria attività, può dedurre dal reddito professionale le spese per l’acquisto di abbigliamento e accessori alla moda.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n.468/7/24.
“Il collegio di secondo grado ha posto l’accento sulla particolarità dell’attività svolta dalla contribuente – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – evidenziando come le varie recensioni e articoli di giornale prodotti provino che la contribuente non svolge una semplice attività di giornalista ma è una influencer nel campo dell’immagine e della moda, di conseguenza che anche il vestiario utilizzato è parte integrante del personaggio e dell’immagine che viene professionalmente spesa”.
“Non risultando però fornita adeguata prova dell’uso esclusivo dei capi d’abbigliamento acquistati – conclude Accolla – se ne deve considerare un uso promiscuo, con la conseguente deducibilità dei relativi costi solamente in ragione del 50%, come previsto per tali ipotesi dall’art. 54 TUIR”.
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